Art. 5.
(Diniego, sospensione
e revoca delle autorizzazioni).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal relativo regolamento di

 

Pag. 17

attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle autorizzazioni previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio, da parte del richiedente, delle attività autorizzate o la mancata integrale ed effettiva attuazione di quanto contenuto nel progetto organizzativo e tecnico operativo allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o già svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti all'autorizzazione;

          d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

          e) il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa interessato nelle attività di sicurezza sussidiaria acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

      3. Resta fermo che nessun istituto o gruppo di istituti partecipati o controllati da una medesima impresa può essere autorizzato ad operare in un ambito territoriale superiore al 40 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese individuate, su base provinciale o interprovinciale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, né può impiegare, nel medesimo territorio, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore al 40 per cento delle Forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza delle province interessate. In ogni caso, in ciascuna provincia, deve essere assicurata la pluralità dell'offerta.

 

Pag. 18


      4. La revoca dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati di cui all'articolo 26, comma 1, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
      5. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino a un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione di cui all'articolo 2, comma 8, per violazioni di uno degli obblighi inerenti alla medesima autorizzazione, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto.
      6. Con il provvedimento che ordina la sospensione dell'autorizzazione e delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto o l'impresa all'esecuzione dei contratti in corso.